Art. 2.
(Indirizzi per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo. Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza).

      1. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di spettacolo, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale e sociale di tutti i cittadini, di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica. Per l'attuazione di tali finalità, la presente legge prevede interventi pubblici dello Stato e degli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione dello spettacolo, in particolare della contemporaneità, quale componente fondamentale della cultura, bene universale, inalienabile e indivisibile.
      2. Per il conseguimento degli obiettivi del presente legge, nel rispetto dei princìpi sanciti all'articolo 1, è istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominata «Commissione», con compiti di definizione degli indirizzi e delle priorità di intervento sullo spettacolo dal vivo, di vigilanza sul rispetto dei criteri di assegnazione delle risorse stabiliti dalla presente legge e di tutela delle libertà delle espressioni artistiche e creative sancite dalla Costituzione. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. Il Governo, le regioni, le province e i comuni, anche in forma associata, sulla base degli indirizzi generali di intervento espressi dalla Commissione concorrono allo sviluppo della produzione, della distribuzione,

 

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della ricerca, della fruizione dello spettacolo dal vivo attraverso una politica delle risorse e una programmazione nazionale di interventi pubblici finalizzate a:

          a) valorizzare tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e di sperimentazione attraverso il sostegno di progetti specifici di produzione, di distribuzione e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

          b) sostenere progetti di autoproduzione consortile, valorizzando la capacità di associazione fra diversi soggetti culturali sul territorio nazionale, e le coproduzioni tra due o più regioni;

          c) promuovere giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione innovativa e della ricerca;

          d) incentivare il recupero di spazi di uso pubblico, destinati alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, ivi comprese residenze multidisciplinari di gestione pubblica con sezioni per iniziative di autogestione e di sperimentazione innovativa;

          e) garantire l'educazione e la formazione ai linguaggi musicali, teatrali e artistici, a partire dalla revisione delle attuali discipline artistiche nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado;

          f) sostenere le attività dello spettacolo dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito di attività didattiche scolastiche;

          g) promuovere interventi di welfare per la cultura, attraverso interventi pubblici a favore dell'accesso alla produzione e alla fruizione di attività e di prodotti culturali, anche mediante incentivi e interventi fiscali per gli artisti, defiscalizzazione dei prodotti rivolti ad uso sociale ed educativo, riduzione dell'aliquota dell'imposta

 

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sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento sugli spettacoli e sui prodotti di interesse culturale, creazione di condizioni di diritto di accesso egualitario e universale;

          h) garantire sezioni per le iniziative di sperimentazione innovativa nelle strutture pubbliche;

          i) sostenere le produzioni musicali delle etichette indipendenti.